Decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 (*).
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 13.
(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione).

Articolo 13.
(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione).

        1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007».

        Identico.

        2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».  
 

Articolo 13-bis.
(Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE).
          1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.